Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico è previsto dal nostro statuto all'articolo 30
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ARTICOLO 30
Il Consiglio Direttivo può istituire il comitato tecnico composto da almeno quattro membri e sarà così costituito:
a. dal Presidente dell’associazione o da un Consigliere da lui delegato;
b. da allevatori con affisso di comprovata esperienza nominati dal Consiglio Direttivo;
c. da persone, anche esterne all’associazione, con comprovata esperienza nella razza e nella cinofilia in genere o con specifiche competenze anche in campo veterinario.
I componenti del Consiglio direttivo non facenti parte del comitato tecnico, ma titolari di allevamento con affisso riconosciuto ENCI, possono partecipare alle riunioni del Comitato tecnico senza diritto di voto.
Possono fare parte del comitato tecnico anche i soci onorari.
Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più membri del Comitato Tecnico, spetta al Presidente dell’Associazione richiederne la sostituzione al Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o di nomina di un Commissario, anche il Comitato Tecnico s’intenderà decaduto: la sua ricomposizione sarà disposta successivamente dopo l'elezione del nuovo Consiglio e secondo le norme del presente Statuto.
Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio e i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell’associazione. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza in Italia, al controllo degli allevamenti, all’individuazione e all'impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli allievi giudici, allo svolgimento delle manifestazioni, ecc. rientrano nella competenza del Comitato Tecnico il quale, dopo essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al Consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti.