
Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 28
Ogni socio, anche se riveste cariche in seno all’Associazione, è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo statuto dell’ENCI, il relativo regolamento di attuazione le disposizioni dell’assemblea e del consiglio, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.
(omissis)
Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o che con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione, è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.
Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere.
(omissis)
Durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Almeno uno dei membri effettivi dovrà essere, preferibilmente, competente di materie giuridiche.
In caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo o di nomina di un Commissario, anche il Comitato dei probiviri si intenderà decaduto, ma potrà validamente operare fino all’elezioni dei nuovi componenti.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.
MEMBRI EFFETTIVI
FRISON Valentina
GRECO Aurora
MACCIS Elisa
MEMBRI SUPPLENTI
CANE Johannes Paul
MORANDI Erica