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Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 28

Ogni socio, anche se riveste cariche in seno all’Associazione, è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo statuto dell’ENCI, il relativo regolamento di attuazione le disposizioni dell’assemblea e del consiglio, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.

(omissis)

Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o che con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione, è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.
Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere.

(omissis)
Durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Almeno uno dei membri effettivi dovrà essere, preferibilmente, competente di materie giuridiche.
In caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo o di nomina di un Commissario, anche il Comitato dei probiviri si intenderà decaduto, ma potrà validamente operare fino all’elezioni dei nuovi componenti.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.

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MEMBRI EFFETTIVI

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CANE Johannes Paul

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GAGLIANO Chiara

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MANEA Elisabeta Maria

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MEMBRI SUPPLENTI

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MORANDI Erica

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